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Sommario: 1 Introduzione. – 2. Le controversie risolte dalla Corte. – 3. Il carattere sostanzialmente esclusivo delle competenze nazionali in materia d’imposizione fiscale ed in particolare di armonizzazione delle imposte dirette. – 4. I limiti alle competenze statuali. – 5. La compatibilità di un’imposta progressiva con il regime dell’IVA. – 6. Il concetto di capacità contributiva e la pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia. – 6.1. Sul carattere non discriminatorio di un’imposta progressiva che colpisce in maniera più grave le imprese con sede sociale in altri Sati membri. – 6.2. La compatibilità delle imposte progressive con il divieto di concedere aiuti di Stato. – 6.3. L’eventuale effetto «protettivo » delle imposte progressive. – 7. La proposta di imposta europea sui servizi digitali.
Abstract
Prendendo lo spunto da alcune sentenze della Corte di giustizia del 2020 e del 2021, l’articolo esamina la compatibilità dei sistemi di tassazione progressiva delle imprese con il diritto dell’Unione europea. In effetti, se gli Stati membri dell’UE sono liberi di definire il proprio sistema fiscale in maniera libera, non sono comunque legittimati ad imporre tributi incompatibili con la normativa europea.Sotto questo profilo, proprio in ragione della sua struttura, un’imposta progressiva è potenzialmente suscettibile di essere qualificata, come discriminatoria, selettiva o protettiva e dunque è suscettibile di violare una serie di norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Dal canto suo la Corte di giustizia ha rilevato che i sistemi impositivi a carattere progressivo, in quanto commisurati alla capacità contributiva dei contribuenti, rispondono ad esigenze di equità fiscale, elemento che consente loro di superare le registrate differenze nel trattamento dei contribuenti. Il principio europeo che legittima l’introduzione di tributi commisurati alla capacità contributiva sembra peraltro anche confermare la legittimità della proposta introduzione di una imposta europea sui servizi digitali, la quale è stata proposta dalla Commissione già nel 2018, ma che va resa compatibile con gli Accordi conclusi in sede di G8 e G20 nell’ottobre 2021.
Abstract
Taking its cue from some judgments of the Court of Justice of 2020 and 2021, the article examines the compatibility of progressive taxes on corporates with European Union law. In fact, if the EU Member States are free to define their own tax system, they are not entitled to impose taxes that are incompatible with European legislation. From this point of view, precisely because of its structure, a progressive tax is potentially likely to be qualified, as discriminatory, selective or protective and therefore is likely to violate a series of provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union. For its part, the Court of Justice has nevertheless found that progressive taxation systems, inasmuch as they are commensurate with the taxpayers’ ability to pay, meet the needs of fiscal equity, an element that allows them to overcome the recorded differences in the treatment of taxpayers. The European principle that legitimizes the introduction of taxes commensurate with the ability to pay also seems to confirm the legitimacy of the proposed introduction of a European tax on digital services, which was proposed by the Commission already in 2018, but which must be made compatible with the Agreements concluded at the G8 and G20 in October 2021.