Il dovere di motivazione nella logica di integrazione fra “procedimento” e “processo”. Riflessioni a partire da una recente sentenza della Corte EDU

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Sommario: 1. Premessa e delimitazione dell’indagine. – 2. La mancanza di una specifica motivazione contrasta con l’articolo 6 CEDU: la linea garantista della Corte EDU. – 3. L’obbligo di motivazione (della sentenza) nel sistema tributario italiano. – 4. L’effettività delle garanzie fondamentali di cui all’articolo 6 CEDU nella logica di integrazione fra “procedimento” e “processo”. – 5. Conclusioni.

Abstract: Grazie alla tutela integrata dei diritti nello spazio giuridico e giudiziario europeo, è possibile oggi affermare che i diritti fondamentali vanno riconosciuti in ogni settore dell’esperienza giuridica, dunque anche in
materia tributaria. Una lettura sempre più garantistica dell’articolo 6 della CEDU, offerta dalla Corte EDU in diverse recenti pronunce, invita a riflettere sulla tutela dei diritti fondamentali nella logica di integrazione fra “procedimento” e “processo”. Questa traiettoria interpretativa sembra in linea anche con il riconoscimento di tutele alla motivazione, fuori e dentro il processo. L’obbligo di motivazione deve essere necessariamente ancorato ad un criterio di effettività giuridica.

Abstract: Thanks to the integrated protection of rights in the european legal and judicial space, it is now possible to affirm that fundamental rights must be recognized in every area of legal experience, thus also in tax matters. An increasingly guaranteeing reading of article 6 of the ECHR, offered by the EDU Court in several recent pronouncements, invites reflection on the protection of fundamental rights in the logic of integration between “procedure” and “trial”. This interpretive trajectory also seems to be in line with the recognition of protections to motivation, outside and inside the process. The obligation to state reasons must necessarily be anchored in a criterion of legal effectiveness.