Abbuono dell’accisa per “colpa lieve” del contribuente: il rapporto contrastante tra la disciplina del Testo Unico Accise e la direttiva (UE) 2020/2062

Scarica il PDF


Sommario: 1. Premesse di sintesi. – 2. Breve richiamo ai principi in tema di fatto generatore dell’obbligazione tributaria ed esigibilità dell’accisa. – 3. La normativa in materia di diritto all’abbuono d’accisa e il recepimento delle disposizioni unionali in Italia. – 4. I diversi approcci della giurisprudenza unionale e nazionale sulle esimenti della «forza maggiore» e del «caso fortuito» (cenni). – 5. Analisi e riflessioni conclusive: l’equivoco italiano.

Abstract: Il contributo si propone di analizzare il rapporto tra la disciplina dettata in materia di abbuono d’accisa dal D.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise) e dalla Direttiva (UE) 2020/262, mettendone in risalto contrasti e similitudini. Tanto in ambito unionale quanto in ambito nazionale è, infatti, previsto un abbuono d’imposta nei casi in cui un prodotto sottoposto ad accisa non sia immesso in consumo a causa della sua perdita irrimediabile o distruzione. La normativa nazionale e quella unionale sembrano, però, declinare diversamente i presupposti in presenza dei quali scatta tale esimente e quindi il prodotto sottoposto ad accisa non è considerato immesso in consumo. In particolare, la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, D.lgs. n. 504/1995 – nella parte in cui ritiene equiparabile alle fattispecie del «caso fortuito» e della «forza maggiore» anche la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto avvenuta per «colpa lieve» del contribuente – pare aver ampliato la spettanza del previsto abbuono d’imposta e influito direttamente sul perimetro stesso dell’esigibilità dell’accisa, tracciandone uno ad hoc diverso da quello individuato dalla Direttiva (UE) 2020/262.

Abstract: This paper aims to analyze the relationship between the rules on excise duty relief established by Legislative Decree no. 504/1995 (Consolidated excise text) and by Directive (EU) 2020/262, highlighting their contrasts and similarities. In fact, both at the EU and at the national level, a tax rebate is provided for in cases where a product subject to excise duty is not released for consumption due to its irreparable loss or destruction. However, the national and EU legislation seem to define the conditions in the presence of which this exemption is triggered differently and therefore the product subject to excise duty is not considered released for consumption. In particular, the provision pursuant to art. 4, paragraph 1, Legislative Decree no. 504/1995 – in the part in which it considers the destruction or irreparable loss of the product due to “slight negligence” of the taxpayer to be comparable to the cases of “unforeseeable circumstances” and “force majeure” – seems to have extended the entitlement to the aforementioned tax rebate and to have directly influenced the very perimeter of the excise duty chargeability, tracing a specific one that is different from the one identified by Directive (EU) 2020/262.