L’aliquota d’accisa ridotta sul gasolio commerciale: spunti per una interpretazione orientata e coerente alla normativa unionale

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Sommario: 1. Introduzione. – 2. La matrice europea delle accise e i profili di armonizzazione fiscale. – 3. La disciplina interna delle accise e gli spazi di autonomia. – 4. L’aliquota ridotta sull’accisa applicata al gasolio commerciale: disciplina domestica ed europea. – 4.1. Considerazioni critiche in ordine alla definizione domestica di gasolio commerciale. – 5. Prospettive di disapplicazione della definizione di gasolio commerciale recata dall’art. 24-ter TUA. – 6. L’applicabilità dell’aliquota ridotta alle attività private: il caso particolare del noleggio auto e bus con conducente. – 7. La posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. – 8. La posizione della giurisprudenza domestica e della Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2023. – 9. Conclusioni.

Abstract: Il vigente testo dell’art. 24-ter TUA introduce una definizione restrittiva di “gasolio commerciale” vincolandola all’attività di trasporto di persone esercitata da soggetti pubblici o, comunque, operanti nell’ambito di finalità pubblica. I soggetti privati non possono pertanto beneficiare dell’aliquota ridotta sul gasolio, che costituirebbe invece un importante volano per sostenere la crescita di un settore in affanno. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in tempi recenti sul tema ed ha riconosciuto l’illegittimità della norma italiana e la sua incompatibilità con l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE, dotata peraltro di efficacia self executing, rendendo quanto mai urgente un intervento di riforma ad opera del legislatore nazionale.

Abstract: The current text of art. 24-ter TUA introduces a restrictive definition of “commercial gas oil” binding it to the activity of transporting people carried out by public entities or, in any case, operating within the scope of public purposes. Private subjects cannot, therefore, benefit from the reduced rate on gas oil, which would instead constitute an important tool to support the growth of a stagnant sector. The European Court of Justice has recently intervened on the issue and recognized the illegitimacy of the Italian law and its incompatibility with art. 7 of directive 2003/96/EC, also endowed with self-executing efficacy, making a reform intervention by the national legislator as urgent and not avoidable.